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Codice di condotta

Il presente Codice di condotta definisce le linee guida di comportamento dei propri associati nel rispetto di quanto già contenuto nel presente Statuto e nel Regolamento deontologico, al fine del corretto raggiungimento degli scopi statutari e in ottemperanza all’articolo 27-bis del Codice di Consumo di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Il presente Codice è inteso anche come un quadro di riferimento per l’autoregolamentazione in base all’articolo 6 della Legge 14.01.2013 n° 4, comma 1, che ciascuno degli Associati si impegna a rispettare e a far rispettare.
In particolare fa riferimento agli articoli del presente Statuto che definiscono gli scopi della Associazione,  le funzioni e le competenze degli associati, i rapporti con gli utenti e con gli altri associati .
Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili norme di legge o di regolamento o che non siano diversamente disciplinati da leggi o regolamenti.
Durante lo svolgimento della propria attività professionale tutti gli Associati dovranno rispettare il seguente Codice di condotta:

1. Mantenere elevati standard di qualità nello svolgimento della loro professione.
2. Garantire all’utenza specchiata moralità e valori etici.
3. Nel rapporto con i propri clienti, impegnarsi ad attenersi ai seguenti principi:

  • Competenza
  • Onestà
  • Professionalità
  • Impegno
  • Informazione.

4. Condurre il lavoro commissionato in modo professionale per ottenere il risultato che tutte le fasi di impostazione e di esecuzione corrispondano a criteri di eccellenza.
5.  Adottare rigorosi metodi di selezione nella scelta di dipendenti e collaboratori .
6. Non vantare competenze che non si hanno.
7. Mantenere indipendenza di giudizio evitando conflitti di interesse.
8. Saper ascoltare il cliente, capire i suoi problemi e i suoi interessi, anche sapendo correttamente interpretare le sue richieste. Adattare sempre il servizio e le prestazioni agli interessi del cliente.
9. Valorizzare le proprie prestazioni professionali in maniera congrua in termini di parcella adottando le tariffe consigliate dall’Associazione in base alla tabella delle competenze professionali predisposta dal Consiglio Direttivo, evitando che un onorario troppo basso serva a giustificare una prestazione e un servizio scadenti.
10. Impegnarsi a diffondere la conoscenza del proprio lavoro e dei suoi risultati agli associati in modo da  attivare forme di condivisione, collaborazione e cooperazione.
11. Impegnarsi a fare tutto quanto in proprio potere per applicare le disposizioni di questo Codice, sia nello spirito che nella lettera, rendendosi garanti nei confronti dell'Associazione e degli altri Associati che il comportamento dei propri dipendenti e collaboratori, sarà conforme ai principi del Codice stesso.
12. Attenersi, nella redazione di certificazioni, perizie o pareri, alla norme di autoregolamentazione predisposte dal Consiglio Direttivo fino a quando non saranno disponibili normative tecniche UNI in materia di professione di esperto/ perito d’Arte, di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo.
13. Evitare la divulgazione di informazioni pubblicitarie ingannevoli o mendaci in merito alla propria attività professionale.
14. Promuovere e valorizzare gli scambi e la collaborazione tra associati in un’ottica di allargamento ed integrazione delle proprie conoscenze e di confronto produttivo tra differenti Scuole di pensiero.
15. Segnalare all’Organo di vigilanza dell’Associazione, al fine delle opportune indagini, la venuta a conoscenza della non osservanza delle disposizioni di questo Codice e/o del Regolamento deontologico da parte di un Associato o dell’adozione di pratiche professionali incompatibili con la sua iscrizione.
16. Il presente Codice di condotta si compone di sedici articoli ed entrerà in vigore dopo la registrazione nei modi di legge del presente Statuto.

Al Consiglio Direttivo è demandato il compito di irrogare sanzioni disciplinari laddove siano ravvisati comportamenti di associati non conformi a quanto stabilito dal presente Statuto.

SANZIONI

Nei confronti dei soci possono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari: 

  • il richiamo verbale;            
  • il richiamo scritto;            
  • la sospensione;            
  • l’espulsione;
  • la radiazione.

Casi in cui dovranno essere applicate le sanzioni:

  • quando non si ottemperi alle disposizioni del presente Statuto o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo e quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all’Associazione e/o ai singoli associati;
  • quando un socio si sia reso responsabile di azioni in oltraggio e danno all’Associazione e/o alla sua pubblica immagine o abbia attuato comportamenti e condotta antiassociativa;
  • quando un socio si sia reso responsabile di abusi, di fatti disdicevoli al decoro professionale ovvero di condotte contrarie alla pubblica decenza;
  • quando un socio si sia reso responsabile di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti;
  • quando venga accertata la violazione delle norme contenute nel Regolamento deontologico o  nel Codice di condotta;
  • quando un socio persa la sua qualifica per dimissioni, decadenza o per altre cause, continui ad utilizzare il nome e/o il marchio dell’Associazione;
  • quando un socio si sia reso responsabile di comportamenti penalmente rilevanti, per i quali sia stato destinatario di avviso di garanzia.

Gli associati che si rendono colpevoli di abusi, di fatti disdicevoli al decoro professionale ovvero di comportamenti contrari al Regolamento deontologico e/o al Codice di condotta sono sottoposti a procedimento disciplinare.

Quando risultino fatti che possano assumere rilevanza disciplinare, il Presidente dell'Associazione, verificatene sommariamente le circostanze, assume le opportune informazioni e svolge tutte le attività istruttorie del caso, e, dopo aver avvisato in via formale l’incolpato dell’avviamento della fase preliminare della procedura disciplinare, ed averlo udito affinché possa fornirgli la propria versione dei fatti già nella prima fase dell’istruttoria, riferisce al Consiglio Direttivo per gli opportuni provvedimenti da adottare.

Il Consiglio Direttivo, regolarmente convocato, si riunisce in sede Disciplinare giudicante.

Il Consiglio Direttivo, in sede Disciplinare, si riunisce validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e delibera validamente a maggioranza semplice dei presenti.

Al fine di completare la fase istruttoria, previamente avviata dal Presidente, il Consiglio Direttivo convoca l’incolpato per udirlo discolparsi, esponendo la sua versione dei fatti contestati, eventualmente - se l’incolpato ne fa espressa richiesta, dopo essere stato informato dal Presidente che lo statuto prevede tale facoltà in analogia con l’ordinamento giuridico italiano - assistito da un membro del Consiglio Direttivo di sua fiducia e dal medesimo segnalato formalmente, con funzioni di difensore in quella specifica procedura.

Il Consigliere “difensore” potrà accedere agli atti seduta stante ed avrà ovviamente diritto di parola, dopo esserne stato autorizzato dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo, udito il socio con l’applicazione delle garanzie di cui sopra, a maggioranza delibera se archiviare la procedura o irrogare la sanzione.

Qualora il Consiglio Direttivo in sede Disciplinare ravvisi il dolo nel comportamento dell’incolpato ossia la effettiva volontarietà della trasgressione che configuri comportamento fraudolento o gravemente scorretto o comunque nocumento al buon nome ed all’immagine dell’Associazione UNIONE EUROPEA ESPERTI D’ARTE Onlus, irrogherà una sanzione proporzionata alla violazione a maggioranza dei presenti, ovvero, nel caso in cui, a prudente giudizio del Consiglio non si configuri né il dolo né la colpa grave, decide l’archiviazione del procedimento, dandone tempestiva comunicazione formale all’interessato, comunque non oltre giorni quindici dalla data della delibera.

Avverso la sanzione il socio può ricorrere in appello producendo richiesta motivata al Collegio dei Probiviri, entro giorni quindici dalla notifica della determinazione del Consiglio Direttivo in sede Disciplinare.

La decisione del Collegio dei Probiviri costituisce ultimo grado di giudizio ed è inappellabile.

Nella eventualità che il socio incolpato sia anche destinatario di avviso di garanzia da parte dell’A.G., il medesimo viene immediatamente sospeso cautelarmente da eventuali cariche e dalla stessa qualifica di socio, fino all’accertamento giudiziario delle sue responsabilità e quindi al ripristino nelle eventuali cariche e nella qualifica di socio od alla sua radiazione dall’Associazione.

La medesima procedura si applica anche nei confronti di soci che ricoprano cariche volitivo – direttive.

 


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ULTIMO AGGIORNAMENTO 25 ottobre 2023
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