Regolamento e linee guida per l'aggiornamento e formazione professionale continua.
Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse del committente e della collettività e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale.
La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.
L'Associazione promuove e organizza corsi di aggiornamento e formazione professionale per i quali verrà data informazione tempestiva in questa pagina.
ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
La formazione professionale si realizza mediante le seguenti attività formative, anche se svolte all’estero fino al raggiungimento di sessanta (60) crediti in tre anni:
- partecipazione a corsi di formazione, anche tramite formazione a distanza on-line;
- partecipazione a seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop e attività di aggiornamento e corsi abilitanti;
- visita di mostre ed eventi culturali legati alla propria attività specialistica;
- master e dottorati;
- attività di volontariato legate ai beni culturali;
- viaggi di studio finalizzati all'approfondimento di tematiche legate ai beni culturali;
- pubblicazioni riguardanti i beni culturali;
- docenza legata ai beni culturali;
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE ED IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI
ogni attività relativa alla voce A) avrà valore di 20 crediti per ciascuna partecipazione effettuata;
ogni attività relativa alla voce B) avrà valore di 2 crediti per ciascuna ora di partecipazione effettuata;
ogni attività relativa alla voce C) avrà valore di 3 crediti per ciascun evento;
ogni attività relativa alla voce D) avrà valore di 30 crediti per ciascun anno di partecipazione;
ogni attività relativa alla voce E) avrà valore di 3 crediti per giorno di partecipazione;
ogni attività relativa alla voce F) avrà valore di 3 crediti per giorno di partecipazione;
ogni attività relativa alla voce G) avrà valore di 20 crediti per monografia e di 5 per ogni articolo;
ogni attività relativa alla voce H) avrà valore di 3 crediti per ogni mese consecutivo di docenza.
Entro il mese di febbraio di ogni anno ciascun associato compila, in forma cartacea (da inviare via email all'indirizzo espertiarte@pec.it o segreteria@espertiarte.it) il formulario esplicativo del percorso formativo seguito nell’anno precedente, indicando gli eventi formativi seguiti e le attività formative svolte.
scarica il FORMULARIO
Al termine di ogni triennio il Consiglio Direttivo dell'Associazione può eseguire controlli di conformità entro il termine di cinque anni dalla data di svolgimento delle attività di formazione.
ESONERI
il Consiglio Direttivo, su richiesta degli associati può esonerare, anche parzialmente, gli iscritti dallo svolgimento dell’attività formativa nei seguenti casi:
- maternità per un anno formativo;
- malattia e infortunio;
- altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.
Gli associati che non esercitano la professione di perito d'arte neanche occasionalmente per tre anni, non sono tenuti a svolgere l’attività di formazione professionale continua. Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all'associazione, per l’attività di verifica, una dichiarazione nella quale l’associato, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:
- non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, relativa ad attività rientranti nella professione di perito d'arte;
- non esercitare l’attività professionale di perito d'arte neanche occasionalmente e in qualsiasi forma.
Al fine del riconoscimento dell’esenzione per malattia o infortunio l’iscritto dovrà produrre certificato medico.
I crediti formativi comunque acquisiti durante il periodo per il quale l’associato è esentato dall’obbligo formativo non possono essere computati ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo. Per gli associati l'obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70 anno di età.
SANZIONI L’inosservanza dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012, n° 137.
Il Consiglio Direttivo è tenuto all’avvio dell’azione disciplinare in conformità al Codice di Condotta vigente, fatta salva la possibilità per l’iscritto di un ravvedimento operoso,
nel termine perentorio di sei mesi dalla scadenza triennale.
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