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Servizi

Servizi offerti dagli associati:

.Consulenza sull’acquisto e la vendita di opere d’arte

.Perizie ed expertise.

.Divisioni ereditarie

.Catalogazioni ed Inventari

.Organizzazione di mostre e convegni
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DEFINIZIONE DI PERIZIA

La perizia è un elaborato tecnico relazionato in forma scritta che comprende una serie di informazioni e considerazioni che possono diversificarsi in dipendenza dall’uso che se ne deve fare. La perizia è un atto professionale che deve essere eseguito nella piena consapevolezza che le dichiarazioni scritte sono sotto la responsabilità del perito firmatario che certifica e garantisce un’opera d’arte.

Il compito del perito è proprio quello di ricostruire il curriculum dell’opera al fine di stabilirne, attraverso un’analisi sistematica, l’autenticità.

Un testo di perizia può essere elaborato in diversi modi. I casi sottoelencati sono quelli più utilizzati soprattutto per le perizie giurate:

Perizia
Per perizia si intende una dettagliata e descrittiva relazione comprensiva di ogni elemento valutativo dell’opera in esame. La perizia contiene il parere motivato dell’esperto in merito alla originalità e all’autenticità dell’opera e il suo valore commerciale. Deve essere allegata foto.

Expertise
Per expertise si intende una dettagliata e descrittiva relazione redatta con le modalità sopra descritte, ma senza indicarne il valore. In genere viene definito anche Certificato di autenticità o di validazione. Deve essere allegata foto.

Inventario
Per inventario si intende una perizia cumulativa di più opere appartenenti ad una stessa collezione o gruppo omogeneo di un solo committente. L’inventario deve contenere una breve descrizione di ciascuna opera periziata con relativa foto e valore commerciale.

Parere motivato
Per parere motivato si intende una sommaria relazione scritta dell’opera in esame senza valutazione, ma con foto.

Verbale di constatazione
Per verbale di constatazione si intende l’esame di un’opera con relativa relazione scritta quando la stessa sia stata già in passato oggetto di perizia. Si tratta per lo più di un aggiornamento del valore commerciale in base all’attuale stato di conservazione e agli attuali parametri di mercato. Non è necessario allegare foto.

Consulenza
Per consulenza si intende una relazione verbale dell’opera con o senza valutazione, senza alcun elaborato scritto.


DOVERI E DIRITTI DEL PERITO

L’esigenza primaria di una qualsiasi operazione commerciale riguardante opere d’arte, soprattutto per chi compra, è la garanzia. Quando l’opera oggetto di vendita è di un’artista non più in vita e non esiste una precisa catalogazione dei suoi lavori, attribuirne la paternità è un compito, oltre che gravoso, di grande responsabilità. Questo crea numerose perplessità negli investitori che si trovano nella maggior parte dei casi a dover acquistare con la sola garanzia del mercante che nella legislazione italiana è l’unico a poter certificare l’opera oggetto di vendita. Questa norma è regolata dall’articolo 63 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, che ha sostituito il vecchio articolo 2 della legge 20 novembre 1971, n. 1062: "chiunque esercita l’attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di opere di pittura, di scultura, di grafica, di oggetti di antichità o di interesse storico e archeologico deve consegnare all’acquirente gli attestati di autenticità e di provenienza delle opere e degli oggetti medesimi, che si trovano nell’esercizio o nell’esposizione. Inoltre, all’atto della vendita, deve rilasciare all’acquirente copia fotografica dell’opera o dell’oggetto con retroscritta dichiarazione di autenticità e indicazione di provenienza, recanti la sua firma". Questo articolo è l’unico supporto legale che un acquirente può avere in caso di acquisto di un’opera d’arte. In questo contesto c’è quindi una anomala sostituzione di ruoli, in quanto la legge non fa menzione minimamente che la certificazione di autenticità debba essere rilasciata da un perito, un esperto o un critico d’arte, ma solo dal venditore. Tutto ciò viene ritenuto più o meno normale in un rapporto di scambio commerciale. Quindi chi acquista un’opera d’arte conosce bene le problematiche di mercato e di conseguenza si cautela facendo effettuare, prima dell’acquisto, una verifica da un esperto.

Il percorso per diventare esperti d’arte e antiquariato è lungo e difficoltoso, poiché la preparazione è affidata all’esperienza personale e diretta e ad una solida base di conoscenza storica. La figura dell’esperto d’arte assume un ruolo determinante in molte attività commerciali. In alcuni casi sono gli storici dell’arte che impropriamente ricoprono la qualifica di periti, poiché non inclini a seguire le valutazioni di mercato. In altri casi sono gli stessi antiquari e galleristi che esercitano tale attività, o meglio professione, incorrendo però in un inevitabile conflitto di interesse. Il caso limite si presenta nelle opere di arte moderna, dove di norma è, in caso di artista scomparso, il parente più prossimo a poterne certificare l’autenticità, spesso totalmente inconsapevole del lavoro del proprio congiunto. Quindi il perito d’arte è una figura abbastanza anomala nell’ordinamento giuridico italiano. Questa attività viene svolta autonomamente senza l’obbligo di appartenenza ad albi professionali. La garanzia che si può dare in questa situazione è puramente fiduciaria. Neanche i Tribunali e le Preture riconoscono la figura del perito d’arte e per l’iscrizione agli elenchi generici di C.T.U. (Consulente Tecnico d’Ufficio) è sufficiente una laurea tecnica o esercitare da almeno tre anni l’attività di antiquario.

Solo alcuni Tribunali e tutte le Camere di Commercio hanno istituito un proprio elenco di periti d’arte e accettano l’ammissione anche per titoli.

 


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ULTIMO AGGIORNAMENTO 25 ottobre 2023
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